Premio “Antonino Campanella”

In occasione del Workshop tenutosi all’IDI a giugno 2011, è stato istituito il Premio “Antonino Campanella”, indirizzato ai medici del V anno di specializzazione in Chirurgia Plastica delle 5 scuole romane. Considerando che si tratta di un evento formativo, che mira a verificare le capacità del candidato di presentare un lavoro scientifico in ambito congressuale, verranno valutate principalmente chiarezza espositiva, concisione, rispetto dei tempi e, solo in ultimis, il contenuto.
Caratteristiche :
Presentazione orale ppt di 10 minuti strutturata in: premessa, introduzione, materiali e metodi, risultati, discussione e conclusioni. Le domande correlate di generalità, anno e scuola di iscrizione e titolo della presentazione dovranno pervenire a breve via mail alla segreteria ACPIC (claudiobernardi@tiscali.it). I lavori saranno presentati durante la riunione ACPIC di martedì 8 novembre.
La premiazione avverrà in quella di martedì 13 dicembre 2011.
Premi in palio: Primo classificato G. Botti Chirurgia estetica dell’ invecchiamento facciale - Piccin ed. A tutti i partecipanti N. Scuderi A me la mela - Feltrinelli ed.

Interessante sentenza sui profili di responsabilità in materia di dispositivi medici.

Il caso. Dopo due anni dall´installazione di una protesi mammaria, la paziente aveva notato una certa asimmetria e sottopostasi a visita si era accertato che la protesi costituita da involucro con soluzione salino si era svuotata e la soluzione si era diffusa nei tessuti circostanti.
Instauratosi il giudizio di nei confronti del fabbricante, del fornitore, del medico e dell´ospedale, in primo grado veniva esclusa la responsabilità del fornitore (che aveva solo consegnato il prodotto) ed in secondo grado veniva esclusa la responsabilità del medico e dell´ospedale in quanto si accertava che la protesi era stata installata secondo le corrette indicazioni d´uso.
Arrivati in Cassazione la Suprema Corte coglie l´occasione per chiarire bene i profili probatori.
Più esattamente si stabilisce che in tema di responsabilità per prodotti difettosi, in forza dll´art. 8 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224
il danneggiato deve provare oltre al danno ed al nesso di causalità anche che il prodotto  abbia comportato risultati anomali (come, nel caso esaminato, la rottura di una protesi mammaria impiantata da poco tempo) rispetto alle normali aspettative. Tal risultato anomalo  e tali da evidenziare la sussistenza di un “difetto” del prodotto e la sui “non sicurezza”.
il produttore deve provare che è probabile che il difetto non esistesse nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione.
Nel caso specifico dunque la Suprema corte ha cassato rinviando la causa alla Corte di Appello di Brescia in quanto tale giudice non aveva tenuto conto che la problematica dei traumatismi dopo l´impianto della protesi mammaria rientrava nell´ambito dell´onere probatorio incombente sulla società produttrice, una volta che la danneggiata aveva provato che il difetto si era manifestato durante l´uso del prodotto e che da esso era conseguito il danno correlato al difetto stesso.
Cass Civ, sez. III, 8 ottobre 2007 n. 20985  a cura di Pierfrancesco Cirillo

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